In attesa di conoscere gli sviluppi del procedimento relativo ai presunti tesseramenti irregolari della prima squadra del Messina, la Corte Federale d’Appello della FIGC ha tracciato un principio destinato ad avere rilevanza nei futuri casi di successione tra società sportive.
Con la decisione n. 6 del 10 luglio 2026, il massimo organo della giustizia sportiva federale si è espresso su un caso riguardante il settore giovanile del club peloritano, stabilendo un principio chiaro: la nuova società che acquisisce il titolo sportivo non può essere chiamata a rispondere disciplinarmente degli illeciti commessi dalla precedente gestione, ma eredita comunque gli effetti sportivi legati a quel titolo, comprese eventuali penalizzazioni in classifica.
Il procedimento riguardava l’impiego di due calciatori non regolarmente tesserati in alcune gare del campionato Juniores Under 19 disputate nell’ottobre 2025.
Il caso Messina Juniores: due punti di penalizzazione e il ricorso della società
L’8 maggio 2026 il Tribunale Federale Territoriale della Sicilia aveva sanzionato il Messina con due punti di penalizzazione in classifica, da scontare nel campionato di competenza della stagione sportiva 2026/2027, oltre a un’ammenda di 200 euro. Erano state inoltre inflitte due giornate di squalifica ai calciatori Yousuf Dibassey e Sulayman Drammeh e due mesi di inibizione al dirigente accompagnatore Emanuele Marchese.
La società aveva presentato reclamo limitatamente alle sanzioni a proprio carico, contestando sia l’ammenda sia la penalizzazione.
La nuova società non esisteva al momento dei fatti contestati
Il punto decisivo della vicenda era rappresentato dalla data di costituzione del nuovo club: il 25 ottobre 2025, successivamente alle gare oggetto del procedimento.
Proprio questo elemento ha portato la Corte Federale d’Appello ad annullare l’ammenda di 200 euro. Secondo i giudici, non è possibile attribuire una responsabilità disciplinare a un soggetto che, al momento dei fatti contestati, non esisteva ancora e non aveva quindi alcuna possibilità di esercitare un controllo sull’organizzazione societaria, sui tesseramenti o sull’operato dei propri dirigenti.
La penalizzazione resta: il titolo sportivo porta con sé gli effetti sulla classifica
La Corte ha chiarito che la decurtazione dei punti non rappresenta una sanzione disciplinare nei confronti della nuova società, ma un effetto sportivo derivante dal titolo acquisito. Il titolo sportivo, infatti, non costituisce un bene liberamente trasferibile tra privati, ma una posizione riconosciuta esclusivamente dall’ordinamento federale.
Per questo motivo, chi subentra nel titolo sportivo eredita la posizione competitiva della società precedente nella sua interezza: dai risultati ottenuti sul campo fino agli eventuali effetti negativi sulla classifica.
Secondo la Corte, permettere a una nuova società di acquisire soltanto gli aspetti positivi del percorso sportivo, eliminando invece le penalizzazioni maturate, determinerebbe un’alterazione della regolarità della competizione.
Il possibile impatto sul caso dei tesseramenti della prima squadra
La decisione introduce quindi una distinzione fondamentale tra due piani differenti: da una parte la responsabilità disciplinare, che richiede un collegamento diretto tra il fatto illecito e il soggetto chiamato a risponderne; dall’altra gli effetti sportivi del titolo, che seguono automaticamente la posizione trasferita dalla Federazione.
La pronuncia assume particolare rilievo anche alla luce dell’altro procedimento che coinvolge il Messina, relativo ai presunti tesseramenti irregolari della prima squadra. La Procura Federale ha già concluso le indagini e nelle prossime settimane potrebbe arrivare il deferimento davanti agli organi di giustizia sportiva.
Qualora venissero accertate violazioni analoghe, il principio affermato dalla Corte Federale d’Appello potrebbe rappresentare un precedente interpretativo importante. La nuova società potrebbe infatti non essere chiamata a rispondere disciplinarmente per fatti avvenuti prima della sua costituzione, ma potrebbe comunque subire gli effetti sportivi eventualmente collegati al titolo acquisito, comprese possibili penalizzazioni da scontare in classifica.
Una decisione destinata a fare scuola
Una decisione, dunque, destinata a incidere sui futuri casi di trasferimento del titolo sportivo, soprattutto nelle situazioni di rifondazione, liquidazione o successione tra società.
Il principio stabilito dalla Corte Federale è chiaro: la nuova società non eredita le responsabilità disciplinari della precedente gestione, ma eredita il percorso sportivo del titolo, con tutti gli effetti positivi e negativi che ne derivano.
Direttore responsabile de “Il Tifoso Reggino”, giornalista pubblicista, conduttore radiofonico presso Antenna Febea e studente di Scienze della Comunicazione. Si occupa di giornalismo sportivo, comunicazione digitale e approfondimento calcistico, con particolare attenzione alle vicende della Reggina e del calcio calabrese. Realizza contenuti basati sulla verifica delle fonti, sull’accuratezza delle informazioni e sull’analisi critica dei fatti, con l’obiettivo di fornire un’informazione affidabile, trasparente e comprensibile.




