Negli ambienti peloritani filtra ottimismo attorno a un precedente giurisprudenziale del 2009. Tuttavia, una lettura integrale del provvedimento potrebbe offrire una chiave interpretativa differente, destinata potenzialmente a rafforzare la linea della Reggina.
Con l’avvicinarsi dell’udienza del 12 maggio davanti al Tribunale Federale Nazionale, il dibattito giuridico sul Campionato di Serie D – Girone I entra sempre più nel vivo. Al centro della vicenda c’è il tentativo della dirigenza dell’A.C.R. Messina 1900 di difendere la propria permanenza in classifica, contrapposto all’iniziativa legale della Reggina e delle altre società coinvolte nella zona play-out.
Nelle ultime ore, la linea difensiva del Messina sembrerebbe essersi consolidata attorno a un precedente specifico: il Comunicato Ufficiale n. 18/CDN del 2009, relativo al cosiddetto “Caso Delfino Pescara”. L’interpretazione che trapela in riva allo Stretto appare chiara: poiché nel 2009 la nuova società pescarese, subentrata a campionato in corso, fu prosciolta dalle violazioni attribuite alla precedente gestione fallita, anche l’attuale Messina 1900 — subentrato nel mese di dicembre — non dovrebbe rispondere delle presunte irregolarità di tesseramento contestate alla vecchia dirigenza.
Tuttavia, da una lettura integrale del provvedimento emergerebbero elementi interpretativi differenti. L’aspetto centrale della decisione del 2009 non sarebbe infatti rappresentato soltanto dal proscioglimento finale, quanto piuttosto dalle motivazioni che portarono la Commissione Disciplinare a escludere responsabilità in capo alla nuova società.
Nel diritto sportivo, infatti, un precedente assume rilevanza non soltanto per l’esito finale, ma soprattutto per le ragioni giuridiche che lo sorreggono.
Analizzando il testo completo del lodo, emergerebbe un passaggio particolarmente rilevante: il proscioglimento del nuovo Pescara sarebbe stato motivato dal fatto che il calciatore interessato dalla posizione controversa venne successivamente ritesserato dalla nuova società. Ed è proprio su questo punto che potrebbe innestarsi la linea interpretativa della Reggina.
La tesi amaranto, infatti, non punterebbe tanto a contestare il precedente del 2009, quanto piuttosto a proporne una lettura sistematica e completa. Secondo questa impostazione, l’attuale A.C.R. Messina 1900 si troverebbe in una situazione differente rispetto a quella che portò al proscioglimento del club abruzzese.
Secondo l’impianto accusatorio, infatti, la dirigenza subentrante non avrebbe interrotto la continuità delle posizioni contestate, ma avrebbe proseguito nell’utilizzo dei calciatori coinvolti nelle presunte irregolarità originarie di tesseramento, impiegandoli regolarmente nel corso del girone di ritorno.
In quest’ottica, l’eventuale illecito contestato non riguarderebbe più esclusivamente l’atto formale compiuto nel mese di luglio, ma anche il possibile vantaggio sportivo ottenuto attraverso l’impiego di atleti la cui posizione federale sarebbe ritenuta viziata all’origine, con possibili profili riconducibili all’Articolo 10 del Codice di Giustizia Sportiva.
L’affidamento su una lettura parziale del “Caso Pescara” potrebbe dunque trasformarsi in un elemento favorevole alla strategia processuale della Reggina. Più che rappresentare un precedente automaticamente assimilabile alla vicenda messinese, le motivazioni contenute nel provvedimento del 2009 potrebbero offrire al Tribunale Federale una base interpretativa utile per distinguere le due fattispecie.
Sarà l’udienza del 12 maggio a chiarire quale lettura giuridica risulterà prevalente davanti ai giudici federali.




