Con il comunicato ufficiale 280 del 23 dicembre 2025 la LND Sicilia ha reso noto il provvedimento del Tribunale Federale Territoriale che ha comminato la penalizzazione di un punto in classifica per il Gela da scontare nella stagione 2025/26.
Inoltre, il Presidente Giovanni Vittoria è stato inibito per una durata di quattro mesi, mentre la società siciliana è stata sanzionata con un’ammenda di 300 euro.
La società biancoblù non ha provveduto, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione della decisione, al pagamento della somma di euro 500 al calciatore Manrico Messina, così come determinato dal Collegio Arbitrale LND-AIC. Nella memoria difensiva, la società ha evidenziato che il creditore, l’ex calciatore, risultava di fatto irreperibile e che, in assenza di un IBAN aggiornato, non è stato possibile effettuare il versamento dell’importo previsto dal lodo arbitrale. La Procura Federale, tuttavia, non ha accolto tali giustificazioni e ha confermato la propria determinazione a procedere con il deferimento.
Ecco un estratto del dispositivo della sentenza:
Ecco un estratto del dispositivo della sentenza:
“La condotta omissiva della Società evidenzia, pertanto, la carenza di iniziative formali idonee ad adempiere e si pone in diretto contrasto con i principi di lealtà, correttezza e affidabilità cui sono tenuti gli affiliati FIGC. Ne consegue che l’inadempimento deve ritenersi imputabile alla Società ed al Presidente che per essa ha agito, trattandosi di mera difficoltà soggettiva che non integra una causa di esclusione della responsabilità disciplinare ai sensi dell’art. 31 CGS. Sotto il profilo sanzionatorio, ricorrendo giusti motivi, si ritengono applicabili i minimi edittali. Ritenuta pertanto provata la sussistenza dell’illecito disciplinare, valutata la corretta qualificazione giuridica fatta dalla Procura Federale e la conseguente attribuzione di responsabilità diretta a carico del Sig. Giovanni VITTORIA e della ASD Città di Gela
P.Q.M – Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi le seguenti sanzioni: l’ammenda di € 300,00 e punti uno di penalizzazione da scontarsi nella S.S. 2025/2026 a carico della A.S.D. Città di Gela; la inibizione per mesi quattro a carico del Presidente Sig. Giovanni VITTORIA. Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 comma 4.1 e 53 comma 5 C.G.S.”.




