Caso Forciniti, perché la Reggina deve il premio di formazione secondo la FIGC

Forciniti Bonanno Reggina

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche ha accolto il ricorso presentato dall’ASD Elisir contro la Reggina, condannando il club amaranto al pagamento del premio di formazione tecnica relativo al calciatore Luigi Forciniti.
La decisione riconosce alla società ricorrente la somma di 324 euro, oltre a sancire la fondatezza della domanda proposta secondo le regole del Codice di Giustizia Sportiva FIGC.

Il Collegio ha ritenuto correttamente istruito il ricorso e ha accertato l’obbligo della Reggina alla corresponsione del premio, sulla base della documentazione ufficiale acquisita agli atti e dell’attestazione rilasciata dalla piattaforma telematica federale, non contestata dalle parti.

Che cosa è successo e perché la Reggina deve pagare:

La controversia nasce dal mancato pagamento del premio di formazione previsto dall’art. 99 delle NOIF. L’ASD Elisir aveva tesserato Forciniti nelle stagioni sportive 2017/2018 e 2018/2019, anni rilevanti ai fini della formazione del calciatore. Successivamente, il 5 agosto 2024, il giocatore è stato tesserato dalla Reggina in prestito dall’Empoli, con la stipula del primo contratto di lavoro sportivo: un passaggio che, per regolamento, fa scattare automaticamente il diritto al premio in favore delle società che hanno contribuito alla crescita tecnica dell’atleta.

All’udienza del 10 dicembre 2025, tenutasi in videoconferenza, il Tribunale ha inizialmente riservato la decisione per approfondire la posizione di tesseramento del calciatore. Gli accertamenti successivi hanno confermato tutti gli elementi necessari: la validità del primo contratto, la titolarità del tesseramento in capo all’ASD Elisir negli anni formativi e la corretta quantificazione dell’importo dovuto. Da qui la decisione finale: ricorso accolto e obbligo per la Reggina di versare 324 euro all’ASD Elisir.

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