Nuova doccia fredda per l’Acireale, già impantanata nella bagarre per evitare la retrocessione diretta in Eccellenza, dopo la salvezza dello scorso anno ai playout.
Il club granata è stato infatti penalizzato di 1 punto a causa di irregolarità amministrative: la società non ha trasmesso entro il termine fissato (10 luglio 2025, ore 17:00) le dichiarazioni liberatorie che attestavano il pagamento, fino al 31 maggio 2025, di quanto dovuto a calciatori e allenatori sulla base dei contratti depositati o di documentazione equivalente.
È bene precisare che la vicenda riguarda gli adempimenti legati all’iscrizione al campionato di Serie D, risalenti dunque a circa sette mesi fa, un dettaglio che aiuta a comprendere i tempi della giustizia sportiva. Con questa penalizzazione l’Acireale scivola a quota 20 punti, attestandosi al penultimo posto in classifica a pari punti con il CastrumFavara, altra formazione in forte difficoltà.
Si accende dunque, ulteriormente, la lotta salvezza.
Di seguito il comunicato ufficiale N. 338/AA (Atti Amministrativi) relativo ai provvedimenti:
“Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 258 pf 25-26 adottato nei confronti del Sig. Sebastiano GRASSO, e della società CITTA DI ACIREALE 1946 S.S.D. A.R.L., avente ad oggetto la seguente condotta: Sebastiano GRASSO, all’epoca dei fatti Amministratore Unico dotato dei poteri di rappresentanza della Città di Acireale 1946 S.S.D. A R.L., in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dal Comunicato Ufficiale n. 154 del 6.6.2025 del Dipartimento Interregionale alla lettera A), punto 9, per non avere provveduto a trasmettere, in qualità di Amministratore Unico dotato dei poteri di rappresentanza della Città di Acireale 1946 S.S.D. A R.L., società già in organico al Dipartimento Interregionale nella stagione sportiva 2024/2025, le dichiarazioni liberatorie attestanti il pagamento a tutto il 31 maggio 2025, in favore di calciatori ed allenatori, di quanto previsto dai contratti depositati o documentazione equipollente entro il termine del 10.7.2025 ore 17:00, ai fini dell’iscrizione al campionato di Serie D per la stagione sportiva 2025-2026;
CITTA DI ACIREALE 1946 S.S.D. A.R.L., per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e i comportamenti posti in essere dal Sig. Sebastiano Grasso;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
– Sig. Sebastiano GRASSO,
– Società CITTA’ DI ACIREALE 1946 S.S.D. A.R.L., rappresentata dal legale rappresentante Sig. Graziano Carmelo Strano;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
– 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Sebastiano GRASSO,
– € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) di ammenda e 1 (uno) punto di penalizzazione in classifica da scontarsi nel campionato di Serie D 2025/2026 per la società CITTA DI ACIREALE 1946 S.S.D. A.R.L.”.




